NEL DECRETO SOSTEGNO -25 MARZO 2021- ORE 20.00
Con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate , sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL n. 41 del 2021, Decreto Sostegni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è stata prevista l’erogazione di un contributo
a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente
al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la Partita IVA successivamente alla predetta data, gli enti pubblici di cui
all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/ corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del
limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.
Questa percentuale è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti percento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a centomila euro, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro, superiori a cinque milioni di euro fino a dieci milioni di euro nel secondo periodo
d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in parola.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone
fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Come richiedere il contributo
I contribuenti cui spetta il contributo sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà
anche il processo di erogazione del contributo stesso, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
In questo periodo, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla
base delle informazioni contenute nell’istanza e il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
I controlli
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
La verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni dovute.
In ogni caso è consentita la regolarizzazione spontanea
da parte del contribuente, mediante restituzione del
contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui
è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli.
Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo,
si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del
codice penale.
PAPA & PARTNERS