La legge di Bilancio 2023 ripropone lo stralcio delle partite affidate dal 1° gennaio 2000 e fino 31 dicembre 2015 di valore residuo non superiore a mille euro, aggiornando l’articolo 4 del Dl 119/2018. Ma l’azzeramento riguarda le sole entrate di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.
L’importo da considerare è dato da sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Quindi non si contano interessi di mora, aggio e spese di procedura.
Anche stavolta, ciò che conta è il singolo “carico” affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento. Si evidenzia che il carico corrisponde all’importo complessivo del provvedimento che è alla base dello stesso. Per esempio, la sanzione Iva è un carico differente rispetto alla liquidazione della dichiarazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Sono esclusi dallo stralcio:
il recupero degli aiuti di Stato illegittimi;
le somme da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le sanzioni comminate da un’autorità penale;
le risorse proprie dell’Ue;
l’Iva all’importazione.
Il riferimento di legge non è al debito originario affidato all’agente della riscossione, ma al residuo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, dunque, al 1° gennaio 2023.
Per le entrate degli altri enti (ad esempio, i Comuni), invece, lo stralcio riguarda, in automatico, solo gli interessi affidati all’agente della riscossione, gli interessi di mora e le sanzioni, mentre restano dovuti oltre alla sorte capitale, le spese per procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Quanto alle partite aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni amministrative, incluse le multe stradali, lo stralcio riguarda unicamente gli interessi e le maggiorazioni. Ciò comporta che restano dovuti la sanzione e le spese per procedure esecutive e notifica della cartella.
Questi enti possono deliberare, entro il 31 gennaio 2023, di non applicare alcuno stralcio alle partite in oggetto, privando così di qualsiasi effetto la previsione di legge. In tal caso, la delibera va comunicata all’agente della riscossione e pubblicata, sempre entro il 31 gennaio 2023, sui siti istituzionali dell’ente e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). Si è peraltro dell’opinione che in tal caso resta comunque il diritto del debitore di aderire alla rottamazione quater, secondo le regole ordinarie sopra illustrate, ottenendo così il medesimo vantaggio che la delibera dell’ente intenderebbe azzerare.
L’annullamento ha validità alla data del 31 marzo 2023. Le somme versate prima di tale data restano definitivamente acquisite. Dal primo gennaio e fino al 31 marzo 2023 sono sospese tutte le azioni di recupero da parte del’Ader, relative agli affidamenti in corso di stralcio.
L’azzeramento opera anche nei confronti delle partite potenzialmente comprese nella rottamazione quater.
Fonte -Il sole 24 ore del 12/01/2023