1. 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  3. 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, della legge 234/2021) ha ulteriormente prorogato e rimodulato la disciplina di tale credito d’imposta, lasciando immutato il regime vigente fino al 2022 e occupandosi, invece, del triennio 2023-2025.

beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Esso spetta nella misura del 10% del costo, alle imprese che effettuano:

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