LA MODIFICA INTRODOTTA DAL DECRETO MILLEPROROGHE 2022

Il comma 1, lettera a) dell’articolo 3-quater del decreto Milleproroghe 2022 incide sul comma 1054 della legge di Bilancio 2021.

Per effetto delle modifiche viene esteso il termine del 30 giugno, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La successiva lettera b) effettua un analogo intervento sul successivo comma 1056, ai sensi del quale, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  1. 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  3. 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Anche in questo caso il termine del 30 giugno viene esteso al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

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